Se il difetto del titolo è sopravvenuto all’azione esecutiva intrapresa e gli altri creditori sono intervenuti prima che l’azione esecutiva si sia interrotta e/o arrestata, è riconosciuta l’estensione in favore dei secondi degli atti compiuti dal credito procedente fino alla validità del titolo.
(Cass. Civile Sezioni Unite 24.9.13 / 7.01.2014 n.61)